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Sospensione della polizza rc auto

In molti casi le agenzie di assicurazione prevedono nei contratti, la possibilità di sospendere la polizza, di posticipare la scadenza contrattuale e di usufruire dei benefici.
La sospensione è vantaggiosa per il guidatore solo nel caso in cui sia superiore ai tre mesi perché è questo il limite temporale oltre il quale è prevista una posticipazione della scadenza del contratto. Un’altra cosa, poi, alla quale bisogna prestare attenzione è la durata massima della sospensione, che il più delle volte non supera un anno: infatti, quando si decide di sospendere una polizza, è necessario restituire contrassegno e certificato, cosa che lascia la vettura priva di garanzia e non più in grado di circolare.
Al momento della riattivazione dell’assicurazione, l’agente deve consegnare una seconda volta i documenti, differendo la scadenza della polizza e ricalcolando il premio in base alla tariffa in vigore al momento della riattivazione.
Qualora, però, l’automobilista non volesse riattivare la polizza, il contratto sarebbe automaticamente sciolto, con la conseguenza, per il guidatore, della perdita della classe di merito, diritto che, al contrario, non si perde nel caso in cui il veicolo venga sostituito e il contratto venga trasferito su una nuova vettura, intestata allo stesso soggetto Se, poi, l’auto viene rubata, il diritto di conservare su un altro veicolo intestato al medesimo soggetto la classe di merito maturata resta intatto, purché il nuovo contratto r.c. auto venga stipulato entro un anno dalla data del furto. Il diritto al mantenimento della classe di merito su un diverso veicolo sussiste anche nel caso la sostituzione avvenga contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale, purché il veicolo sostituito non abbia circolato dopo la scadenza del contratto. Diverso è il discorso se la questione riguarda i ciclomotori: in questo caso, infatti, il diritto al mantenimento sussiste solo se c’è demolizione certificata del mezzo. Infine, è prevista la possibilità di conservare la propria classe di merito in caso di incidente risarcito alla controparte dalla propria compagnia: infatti le condizioni contrattuali possono prevedere la possibilità per l’assicurato di rimborsare all’assicuratore l’importo liquidato al danneggiato in caso di sinistro.

Venezia, 26 Giugno 2007

                                                                 Il Presidente

        Carlo Garofolini

 

 

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