Decreto Balduzzi: Cos'č successo finora
Oggi, 20 Luglio 2016, scadrà il termine della proroga che obbliga le società sportive a dotarsi di defibrillatore e di personale addetto all’uso dello stesso. Malgrado alcune voci che circolano tra gli addetti ai lavori, come spesso capita in queste occasioni, le possibilità di una ulteriore proroga sono praticamente nulle e quindi, salvo stravolgimenti, il Decreto Balduzzi giungerà finalmente al suo compimento, dopo 3 anni abbondanti di cammino.
Ma da dove è partita questo percorso? In occasione di una scadenza così importante approfittiamo per fare il punto sul decreto Balduzzi, le modifiche che sono intervenute, le interpretazioni date e le risposte che ne sono derivate.
In principio era la salute dei cittadini
Il Decreto Balduzzi è di fatto la messa in atto dell'art. 7, comma 11, del Decreto-Legge 13 Settembre 2012, n. 158 (convertito in legge 8 Novembre 2012, n. 189) che recita quanto segue:
Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita
.
Per salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, il 24 Aprile 2013 il Ministro decreta che esistono un’attività di tipo ludico motorio, un’attività di tipo non agonistico e un’attività agonistica – tutte le attività che riguardano gli EPS riguardano gli ultimi due casi - e che, considerato il parere del Consiglio Superiore di Sanità, chi pratica attività sportiva non agonistica (il 90% dei casi) deve dotarsi di certificato di idoneità sportiva a seguito dei seguenti esami medici:
- Anamnesi ed esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa (per tutti);
- ECG a riposo, debitamente refertato, eseguito con periodicità annuale
Non solo, il Decreto del 24 aprile – che è il famigerato Balduzzi – prevede che le società sportive …si dotano di defibrillatori semiautomatici…
. In particolare, le società dilettantistiche dovranno dotarsi di tali strumenti entro 30 mesi dall’entrata in vigore del decreto. ATTENZIONE: è importante notare che i 30 mesi decorrono dal 20 luglio 2013, data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Fare o non Fare?
A pochi mesi di distanza dal Decreto Balduzzi, il nuovo Ministro della Sanità, subentrato nel frattempo, a seguito delle proteste del mondo associativo e sportivo, decise di cambiare la carte in tavola; così con il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del Fare, convertito in Legge il 9 agosto 2013) sanciva che, relativamente all’attività non agonistica
… Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma…
In pratica, la palla passava nel campo dei Medici che, ovviamente, non vedevano l’ora di liberarsene. Infatti il successivo Decreto-Legge 31 agosto 2013, n.101 (convertito dalla Legge 135 del 30 ottobre 2013) sancisce che
… Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità…
reintroducendo di fatto, anche se in maniera meno chiara e perentoria di prima, l’elettrocardiogramma e la misurazione della pressione arteriosa, secondo linee guida, approvate dal Ministero della Salute.
Infine un anno dopo, in data 8 Agosto 2014 un nuovo Decreto Ministeriale modifica ulteriormente la normativa per superare una serie di difficoltà di tipo interpretativo e garantendoci un saggio dell’italico cerchiobottismo. Il Decreto della Ministro Lorenzin – il terzo incomodo – sancisce difatti che, a meno che non abbia più di 60 anni, o non abbia manifestato in passato importanti problemi cardiovascolari, l’atleta potrà portare al medico che dovrà rilasciare il certificato medico, un elettrocardiogramma fatto in qualunque momento della propria vita. In questo modo i medici possono garantirsi una via d’uscita da eventuali responsabilità e i pazienti/atleti risparmiare qualche soldo.
Il convitato di pietra, Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Non è finita qui, però. Le linee guida contenute nel Decreto Ministeriale dell’agosto 2014 lasciano infatti alcune incertezze. Inoltre, parecchie discipline non si sono mai rassegnate all’idea dell’obbligatorietà del Certificato Medico (pensiamo agli scacchi, ma anche alla ginnastica dolce). Così, nel tentativo di fare luce sui dubbi e le zone d’ombra lasciate dal Decreto Balduzzi e dalle successive Linee guida del 2014, a quasi un anno dall’emanazione di quest’ultime, il ministero della Salute, con Nota esplicativa del 16 giugno 2015, passa la patata bollente al CONI, incaricandolo di definire auspicabilmente entro il 31 ottobre 2015
una distinzione chiara tra i tesserati che svolgono attività sportive che comportano un evidente sforzo fisico, e quelli che svolgono attività che non comportano impegno fisico
o non svolgono alcuna attività sportiva
, al fine di esonerare questi ultimi dall’obbligo di certificazione.
L’auspicato termine del 31 ottobre 2015 diventerà successivamente il 31 maggio 2016, ma finalmente il 10 giugno, il CONI emana le attese linee guida, che lasciano però delusi i più speranzosi. Esse, infatti, da una parte non modificano in alcun modo la disciplina sui defibrillatori e dall’altra sollevano dall’obbligo di certificazione un numero esiguo di discipline. Discipline che , tra l’altro, corrispondono in buona parte a quelle a cui non si applicano le disposizioni sui defibrillatori fin dagli albori del Decreto Balduzzi (art. 5.3).
Rispondendo alla richiesta del Ministero della Salute il CONI ha distinto 3 categorie di tesserati:
- tesserati che svolgono attività sportive regolamentate
- tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico
- tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva
Rientrano nella categoria di discipline che non sono soggette a certificazione gli sport di tiro, biliardo sportivo, bocce (escluse le bocce a volo), bowling, bridge, dama, giochi e sport tradizionali, golf, pesca sportiva e subacquea (escluso long custing e big game), scacchi, curling, stock sport, e altre non meglio specificate attività il cui impegno fisico è evidentemente minimo
, ad esempio aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività cinotecnica.
Per tutte le altre discipline rimane inalterato l’obbligo di certificazione medica. Rientrano, invece, nella terza categoria i tesserati di qualsiasi disciplina che non svolgono in alcun modo attività sportiva.
Le associazioni e società che svolgono attività a basso impatto circolatorio, come ad esempio yoga, pilates, nordic walking, devono rassegnarsi a conformarsi agli obblighi di legge, a meno che la legge regionale di competenza non dica altrimenti.
E i defibrillatori?
Finora abbiamo parlato di certificati e solo accennato ai defibrillatori. Per quanto riguarda quest’ultimi, la normativa non è di fatto mai cambiata a partire dalla primissima formulazione del Decreto Balduzzi che recita quanto segue:
Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.
Nel frattempo, nessuno si è preso la briga – se non attraverso qualche Legge Regionale – di specificare cosa si intenda per sport assimilabili, oppure cosa fare nel caso di sport svolti all’aria aperta o comunque su un territorio ampio. Il caso classico è quello delle società ciclistiche che, per quanto possano avere il defibrillatore in sede, se ne faranno ben poco in caso di problematiche insorte lungo la strada o su un sentiero montano.
La Regione Veneto
Decisamente migliore la situazione della Regione Veneto che, alla luce delle difficoltà a livello nazionale nel fare ordine nella disciplina delle certificazioni medico sportive, ha voluto limare il più possibile i comportamenti disomogenei emanando la Delibera della Giunta Regionale n. 645 del 28 aprile 2015 “Disciplina delle certificazioni di idoneità all’attività sportiva: disposizioni attuative”.
Il punto saliente della Delibera è che si prende atto che l’obbligatorietà di certificazione sanitaria per accedere a determinate attività limita la libertà individuale in relazione alla tutela di un bene sovraordinato
e non può, per questo motivo, essere estesa in modo indiscriminato.
Secondo la Regione, quindi, un’attività non può essere definita sportiva solo sulla base di chi organizza l’attività (organi scolastici, CONI, o società affiliate ad EPS), né tantomeno dal fatto che chi la svolge sia tesserato a tali Enti. L’obbligo della certificazione di idoneità viene di conseguenza circoscritto alle attività fisico-motorie che si caratterizzino come “sportive” ovvero quelle praticate …in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all’interno di Federazioni sportive nazionali …
e con il fine di aumentare la capacità e le abilità tecniche del praticante e di migliorare le sue prestazioni.
Anche qui tuttavia alcune questioni non sono del tutto chiare. Possiamo dire con sufficiente certezza che chi pratica discipline non inquadrate nell’ambito di una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI, come le già citate yoga, pilates, nordic walking è sollevato dall’obbligo di certificazione medica?
Allo stato attuale, in attesa di risposte più precise dalla Regione, noi riteniamo che la risposta alla domanda sia negativa.
Relativamente all’uso dei defibrillatori in ambito sportivo, la Legge Finanziaria regionale 2 aprile 2014, n. 11, all’art. 26 ha ribadito l’importanza della presenza di defibrillatori semiautomatici esterni negli impianti sportivi pubblici e privati, quali palestre, piscine, circoli sportivi e simili, al fine di prevenire gli episodi di defibrillazione ventricolare durante la pratica sportiva, ed ha incaricato la Giunta regionale di predisporre un regolamento per coordinare la diffusione dei DAE e la formazione degli addetti, nonché di definire le strutture soggette all’obbligo e il soggetto preposto alla sorveglianza del rispetto della normativa.
In attuazione di quanto disposto da tale norma regionale, il Responsabile del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza ha elaborato un regolamento per la gestione dei DAE in ambito extraospedaliero aggiornato che è stato successivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2847 del 29 dicembre 2014.
In modo particolare le disposizioni attuative stabiliscano l’obbligatorietà della presenza di un DAE in ...tutti gli impianti sportivi pubblici e privati presso cui si praticano attività sportive agonistiche ed amatoriali ed attività ludico-motorie…
, con l’esclusione in modo particolare di:
- Strutture presso cui si praticano attività sportive con basso impegno circolatorio e muscolare (bocce, biliardi, golf, giochi da tavolo, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ballo ed attività assimilabili)
- Palestre presso cui si svolge esclusivamente attività di fisioterapia e ginnastica posturale
- Impianti al servizio esclusivo delle strutture scolastiche
Purtroppo, come in altre occasioni, l’ampiezza delle discipline sportive non ha consentito un elenco esaustivo e dunque, anche in questo caso non è specificato se, per estensione, nelle attività a basso impegno circolatorio e muscolare oppure nelle attività di fisioterapia e ginnastica posturale possano essere ricomprese anche le attività di ginnastica dolce, yoga, pilates e assimilabili.
In conclusione?
In conclusione, il Decreto Balduzzi ne ha fatta di strada in questi tre anni, subendo modifiche e contro modifiche per accontentare ora una parte (i medici che, giustamente, non vogliono vedersi gravati di tutta la responsabilità), ora un’altra (le società e gli atleti, che vorrebbero vedere scendere i costi per la pratica dell’attività sportiva). Eppure ancora oggi rimangono troppi i punti su cui lavorare:
- È giusto considerare l’attività sportiva a partire da chi la organizza (come ha fatto giustamente notare la Regione Veneto)?
- È possibile creare un elenco aggiornato e aggiornabile delle discipline esentate dall’obbligo di defibrillatore e certificazione? Il CONI può farsi carico di questo impegno?
- Ha una qualche utilità per una visita medica completa la presentazione di un ECG a riposo effettuato in qualunque momento della propria vita?
- Non è ipotizzabile l’introduzione di una certificazione unica che non distingua tra attività agonistica e non agonistica e che sia valida due o più anni in modo da abbattere i costi per gli atleti, garantendone comunque la salute?
- Ha senso richiedere che ogni società abbia il proprio defibrillatore rischiando un affollamento in alcune zone e buchi totali in altre? Non sarebbe stato più sensato realizzare un piano di dislocazione nazionale in collaborazione con i comuni?
Questi e molti altri dubbi attendo ancora una risposta.
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