Le ASD e la fatturazione elettronica

I soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica, come indicato nel decreto fiscale 2019 che a
breve verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono i seguenti:

• Regimi dei minimi
• Regime dei forfetari
• Contribuenti che applicano il regime semplificato agricolo
• I soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia (esclusione soggettiva)
• Gli operatori sanitari (esclusione condizionata) solo per il 2019 e solo per le fatture relative inviati al
sistema della tessera sanitaria
• Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale di cui agli articoli
1 e 2 della L. 398/91 (esclusione condizionata).

Per le associazioni sportive dilettantistiche l’esclusione dall’obbligo avviene se i proventi commerciali
relativi al periodo d’imposta precedente non sono superiori a € 65.000,00.
La fattura elettronica è
emessa per loro conto dai cessionari e committenti se i proventi commerciali del periodo d’imposta precedente
sono superiori a € 65.000,00. A prescindere dal volume dei proventi del periodo d’imposta precedente in caso di
contratti di sponsorizzazione o pubblicità, la fatturazione e registrazione è operata dai cessionari/committenti. Le
Associazioni con solo codice fiscale saranno parificate al consumatore finale, ovvero per queste l’Iva è un costo
da sommare al valore del bene o servizio. Le fatture elettroniche ricevute dai soggetti privi di Partita Iva avranno
uno spazio nel sito dell’Agenzia delle Entrate dove recuperare dette fatture (fatture dell’Enel, Telecom, ecc…),
oppure potranno decidere di avvalersi di un software per vedersi recapitate lì tutte le fatture (ciclo passivo).

L’estensione dell’obbligo porterà anche i consumatori finali a dover ricevere fatture in formato elettronico,
soggetti che sicuramente non hanno a disposizione un codice destinatario e che potrebbero non avere una
casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). In questo caso, il consumatore finale potrà ricevere o una copia cartacea della e-fattura emessa dal professionista/azienda, oppure potrà indicare un indirizzo email di posta ordinaria, al quale farsi recapitare una copia PDF della fattura. Dal canto suo, il consumatore finale con solo codice fiscale avrà sempre la possibilità di ricevere la sua fattura o una copia di essa in una modalità che gli risulti comoda.

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