Statuto


premessa
finalita' e scopi dell'associazione
i soci
struttura
congresso nazionale
organi diretivi centrali
congressi regionali
organi regionali
congressi provinciali
organi provinciali
il patrimonio
autonomia dell'acsi
disposizioni finali

PREMESSA

L'ACSI - Associazione di cultura, sport e tempo libero, è un ente no-profit fondato il 6 aprile 1960 a Roma con atto del Notaio Sabelli riconosciuto dal CONI con deliberazione del Consiglio Nazionale del 24 giugno 1976 ai sensi del D.P.R. n.530 del 2 agosto 1974 e dal Ministero dell'Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con decreto del 27 dicembre 1986.
Dal novembre del 1999 è membro effettivo dello CSIT (Confederation Sportive Internationale Du Travail - International Labour Sports Confederation) organismo internazionale di sport per tutti riconosciuto dal CIO. CAP.

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1 FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1
L'ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani) è una associazione nazionale di promozione sociale con finalità culturali, sportive, educative, ricreative, assistenziali, e di volontariato. L'ACSI è una organizzazione democratica che si prefigge di potenziare, coordinare e promuovere le attività culturali, sportive, ricreative e di turismo sociale al fine di ottenere la crescita culturale dei cittadini per un migliore impiego del tempo libero.
L'ACSI, cura il perfezionamento ed il mantenimento psicofisico degli individui. Stimola i giovani, all'amore al lavoro ed allo studio, assistendoli nella loro formazione politico?sociale, aiutandoli a rendersi cittadini coscienti dei propri doveri e dei diritti civili e democratici, mediante lo sviluppo del libero associazionismo su tutto il territorio nazionale, riconoscendo in esso funzione democratica e di arricchimento nelle relazioni fra gli uomini.
L'ACSI dedica particolare attenzione ai cittadini della terza età promovendo il mantenimento della salute, stimolando lo sviluppo dell'integrazione sociale in modo da renderli attivi nella vita sociale.
L'ACSI è una associazione che si prefigge di sostenerne l'attività di volontariato in tutte le sue forme, nel settore sportivo, culturale e di assistenza, come valore sociale, con una specifica attenzione ai soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'inserimento della vita sociale soprattutto nei settori della disabilità, e del disagio giovanile.

A tal fine l'ACSI si propone di:
a) diffondere la pratica dello sport in tutte le sue discipline, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre Associazioni, e con le Federazioni sportive del CONI, garantendo comunque la sua autonomia, dedicando particolare cura all'azione promozionale e ricreativa;
b) organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare manifestazioni, corsi di formazione professionale, corsi per operatori sportivi, culturali, turistici e di perfezionamento tecnico, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
c) informare ed interessare l'opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di informazione, attività editoriali , emittenti radiofoniche e televisive, come supporto alla divulgazione delle attività dell'ACSI;
d) promuovere la tutela dei diritti del consumatore, del cittadino, delle persone disabili, la cooperazione culturale, il servizio civile, la protezione civile, e di ogni altra attività di difesa delle libertà civili.
e) promuovere e sviluppare la costituzione di circoli ricreativi e società sportive, di circoli culturali, gruppi di interesse, cooperative, ed altre aree di attività, per la crescita di una nuova cultura associativa su tutto il territorio nazionale e tra gli italiani che lavorano all'estero;
f) promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali;
g) sviluppare l'attività di indagine e di ricerca finalizzata alla promozione ed alla diffusione della attività istituzionale dell'associazione.
h) promuovere ed organizzare corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro .

L'ACSI non ha finalità di lucro.

Articolo 2
Per il raggiungimento dei propri obiettivi l'ACSI può: a) acquisire e gestire strutture, aree e impianti per le attività culturali e per la pratica sportiva, nonché sale di intrattenimento, in proprietà o in affidamento da enti pubblici o privati; b) svolgere attività connesse a quelle istituzionali, strumentale per il raggiungimento dei fini di cui all'art.1.

Articolo 3
L'ACSI stabilisce rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, in particolare con il CONI e le sue Federazioni, con le Organizzazioni sportive, ricreative e culturali nazionali ed internazionali. Salvaguardando la propria autonomia, può aderire a Comitati unitari con altri Enti ed Associazioni e promuovere e partecipare a centri studi, fondazioni, enti e società anche se di capitali, nonché aderire ad associazioni che abbiano le stesse finalità dell'ACSI e che comunque con essa non in contrasto o che perseguano scopi affini.

Articolo 4
L'ACSI ha sede in Roma in Via Montecatini n. 5 ed ha durata illimitata . Il simbolo dell'ACSI è costituito da un cerchio che circoscrive un arco con freccia, avente per sfondo il globo terracqueo circondato da dodici stelle gialle. I colori dell'ACSI sono il rosso e il blu. La bandiera è formata da un drappo con al centro il simbolo dell'Associazione.

Articolo 5
L'ACSI stabilisce con Regolamento organico, redatto dalla Direzione Nazionale ed approvato dal Consiglio nazionale, le norme per il proprio funzionamento associativo e per l'organizzazione e lo svolgimento delle varie attività.

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CAP. 2 - I SOCI

Articolo 6
L'ACSI è composta da soci: a) individuali b) collettivi

Il socio è colui che aderisce liberamente alle finalità dell'associazione e contribuisce a realizzare gli scopi che l'associazione si prefigge espressi nel presente statuto. Sono soci individuali i tesserati per i Comitati regionali e provinciali, i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara, gli operatori e tutti coloro che aderendo singolarmente partecipano alla vita dell'Associazione dedicandole con continuità il proprio contributo. Sono soci collettivi le società sportive, polisportive, i club, i cral, i centri di formazione, i centri sportivi ed ogni altro sodalizio che abbia finalità non in contrasto con gli scopi dell'ACSI. Tutti i sodalizi che aderiscono all'ACSI dovranno essere dotati di un proprio statuto e conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. I sodalizi che aderiscono all'ACSI in qualità di soci collettivi dovranno adottare per i propri associati la tessera ACSI valida per l'anno in corso. L'affiliazione all'ACSI redatta su apposito modulo è subordinata al voto di accettazione del comitato provinciale competente per territorio e ratificata dalla Direzione nazionale. Contro il diniego all'affiliazione da parte del Comitato Provinciale può essere proposto ricorso alla Direzione Nazionale che deciderà inappellabilmente. Le modalità e le condizioni di affiliazione all'ACSI sono disciplinate dalle norme annualmente deliberate dalla D.N. e dai Regolamenti.

Articolo 7
Ogni socio dell'ACSI ha diritto di:
a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione rispettandone le norme previste dai regolamenti;
b) usufruire di tutte le agevolazioni e concessioni dell'Associazione.
c) esprimere nelle sedi deputate ed ai vari livelli il proprio voto per la scelta dei dirigenti dell'Associazione nonché per l'approvazione e la modifica dello statuto secondo le norme che sono emanate dalla Direzione nazionale ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.
d) a partecipare alla elezione degli organi dirigenti.

Articolo 8
Ogni socio dell'ACSI ha il dovere di:
a) accettare i principi ispiratori del presente statuto, osservare il Regolamento Organico ed ogni altra norma emanata dagli organi direttivi dell'Associazione;
b) corrispondere regolarmente le quote associative stabilite annualmente;
c) assicurare la democraticità negli organismi (per le società, circoli o gruppi) garantendo l'assenza di lucro e la elettività delle cariche
d) risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell'ambito dell'Associazione attraverso i suoi organismi, pena l'espulsione dall'associazione.

Articolo 9
I soci collettivi hanno diritto:
a) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
b) di partecipare alla vita dell'Associazione esprimendo nelle sedi deputate il proprio voto per le modifiche statutarie e per la elezione degli organismi;
I soci collettivi hanno il dovere :
a) di osservare le norme ed i regolamenti dell'Associazione nonché le deliberazioni assunte dagli organi di direzione;
b) di rispettare le modalità di affiliazione all'Associazione e le condizioni economiche stabilite dagli organi sociali;
c) di dotarsi di uno statuto proprio che non sia in contrasto con quello dell'Associazione;

Articolo 10
Tutti gli associati sia individuali che collettivi al momento della adesione ACSI devono prendere visione delle norme che regolano i rapporti associativi ed in particolar modo delle condizioni e delle garanzie stipulate dall'ACSI con primarie Compagnie Assicurative per gli infortuni dei soci, la responsabilità civile ed ogni altra forma di tutela che gli organi di direzione intendono sottoscrivere, impegnandosi a farle osservare. L'adesione all'ACSI comporta automaticamente l'accettazione di tutte le norme e condizioni espresse nel comma precedente.

Articolo 11
I soci, sia individuali che collettivi, cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie;
b) mancato rinnovo dell'adesione;
c) mancato pagamento della quota associativa;
d) mancato rispetto dei doveri di cui all'art. 9
e) sospensione o radiazione deliberata dagli organi dell'associazione ai vari livelli;

Il provvedimento di sospensione cautelare, ove prevista nei regolamenti, deliberata dall'organo direttivo nazionale dell'Associazione ha efficacia per tutti i livelli della stessa. La perdita della qualifica di socio non da diritto alle restituzione delle quote associative

Articolo 12
A riconoscimento di meriti acquisiti, la Direzione nazionale su proposta dei competenti organi direttivi periferici o centrali, può conferire particolari titoli di merito, a coloro che assicurano significativi vantaggi all'Associazione.

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CAP. 3 - STRUTTURA

Articolo 13
L'attività organizzativa dell'ACSI si esplica attraverso i seguenti livelli di rappresentanza unitaria:
a) livello nazionale
b) livello regionale
c) livello provinciale

Articolo14
Sono organi dell'ACSI:
a) il Congresso Nazionale
b) la Direzione nazionale
c) il Consiglio nazionale
d) il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti
e) il Collegio nazionale dei probiviri
f) i Comitati regionali
g) i Comitati provinciali

Sono organi tecnici:
a) le commissioni tecniche nazionali

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CAP. 4 - CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 15
Il Congresso nazionale è il supremo organo deliberante dell'associazione. Ad esso partecipano, con il diritto di voto, secondo le norme emanate dalla D.N. che lo convoca: i delegati eletti nei Congressi regionali e provinciali;

Il Congresso nazionale è convocato:
a) in via ordinaria ogni quattro anni
b) in via straordinaria qualora la sua convocazione sia stata richiesta:
a. da almeno i 2/3 dei componenti la Direzione nazionale
b. da almeno i 4/5 delle società, circoli o gruppi aventi diritto a voto.

Il Congresso ha il potere di:
b) indicare le direttive generali e le linee d'azione dell'ACSI;
c) modificare lo statuto (a maggioranza di almeno 2/3 dei voti congressuali);
d) eleggere i componenti del Consiglio nazionale, la Direzione nazionale, il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti e il Collegio nazionale dei Garanti.

Il Congresso delibera sempre a maggioranza semplice dei voti congressuali, salvo le eccezioni previste dal presente statuto.

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CAP. 5 ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

Articolo 16
Il Consiglio nazionale è composto da 59 membri eletti dal Congresso nazionale; si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne facciano motivata richiesta almeno i 2/3 dei suoi componenti. Sono compiti del Consiglio nazionale:
a) nominare i componenti delle Commissioni tecniche nazionali su proposta della Direzione nazionale;
b) verificare la politica dell'Associazione e le scelte operate dalla Direzione nazionale;
c) ratificare le nomine dei rappresentanti dell'Ente a livello nazionale negli organismi pubblici e privati;
d) approvare il regolamento organico proposto della Direzione nazionale.

Il numero dei componenti il Consiglio Nazionale può variare nel caso in cui la Direzione Nazionale adotta deliberazioni ai sensi del comma k) dell'art. 17.

Articolo 17
La Direzione nazionale è composta fino ad un massimo di 15 membri eletti dal Congresso nazionale. Si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, almeno sei volte all'anno e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta almeno dai 2/3 del componenti. La Direzione nazionale elegge tra i suoi componenti, il Presidente dell'Associazione, ed il Vice Presidente Vicario. La Direzione Nazionale può articolarsi al suo interno con incarichi di responsabilità in settori specifici e può nominare il Tesoriere anche esterno alla Direzione. Sono compiti della Direzione nazionale:
a) programmare e coordinare tutta l'attività dell'Associazione;
b) attuare le deliberazioni del Congresso nazionale, garantendo l'esecutività delle decisioni;
c) approvare il bilancio preventivo ed il conto economico e finanziario annuale;
d) stabilire rapporti con le altre organizzazioni similari e con altri organismi pubblici;
e) nominare i rappresentanti dell'Associazione a livello nazionale negli organismi pubblici e privati;
f) nominare e/o sostituire i delegati ai fini della costituzione della rappresentanza dei livelli territoriali dell'associazione, al fine di garantire una maggiore crescita dell'Associazione in tutti gli ambiti territoriali sia nazionali che internazionali;
g) sciogliere i Comitati regionali ed i Comitati provinciali in caso di irregolarità, di mancato funzionamento, di non rispetto delle norme emanate dagli organismi, procedendo alla nomina di Commissari;.
h) provvedere alla nomina di Commissari, per quei Comitati che non raggiungono gli scopi sociali, che non provvedono al tesseramento e che sono privi di realtà associative;
i) proporre al Consiglio nazionale la nomina dei componenti le commissioni tecniche nazionali;
j) redigere il regolamento organico;
k) cooptare quali componenti il Consiglio Nazionale dirigenti che si nono particolarmente distinti nel corso del quadriennio;
l) convocare il Congresso nazionale emanandone le norme di attuazione.

Articolo 18
Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede le riunioni della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale. E' il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi, ed ha le funzioni di rappresentanza e di collegamento con le associazioni, gli enti pubblici e privati e gli organi di Stato. Può delegare, in sua assenza, il Vice Presidente che lo coadiuva nelle sue mansioni. Il Presidente ed il Vice Presidente sono responsabili delle attività organizzative e del funzionamento dell'Associazione e provvedono alla esecutività delle deliberazioni assunte dagli organismi.

Articolo 19
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila e controlla tutta l'attività finanziaria e patrimoniale dell'Associazione; verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili. Esprime il parere sul bilancio preventivo e relaziona sul conto consuntivo annuale. E' composto da 5 membri effettivi e da 3 supplenti di cui 4 eletti dal Congresso nazionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti alla prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente del Collegio. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare con voto consultivo alle riunioni della Direzione nazionale.

Articolo 20
Il Collegio dei Garanti è composto da 5 membri effettivi e 3 supplenti eletti dal Congresso nazionale. Eleggere al proprio interno il Presidente del Collegio, il quale partecipa con voto consultivo, alle riunioni della Direzione nazionale. Ad esso sono demandati pareri:
a) sui provvedimenti che comportino conseguenze di natura associativa;
b) sui fatti illeciti commessi da tesserati ai danni dell'Associazione;
c) sulle controversie in ordine alle violazioni dello statuto;
d) sulle controversie tra i soci e tra organi dell'Associazione.

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CAP. 6 CONGRESSI REGIONALI

Articolo 21
Il Congresso regionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione a livello regionale. E' convocato in Assemblea ordinaria, ogni quattro anni, dal Presidente regionale, di norma precede il Congresso nazionale. Il congresso regionale può essere convocato in sessione straordinaria:
a) dalla Direzione nazionale quando ne ravvisa i motivi eccezionali;
b) dal Presidente regionale quando ne abbia ricevuta richiesta motivata da almeno i 4/5 dei Comitati provinciali previa ratifica del Comitato regionale.

Al Congresso regionale partecipano, con diritto di volo, i delegati eletti nei rispettivi Congressi provinciali, secondo le norme emanate dalla Direzione nazionale.

Il Congresso regionale:
a) elegge il Comitato regionale (garantendo comunque in esso la rappresentatività di ogni provincia);
b) elegge i delegati al Congresso nazionale secondo le quote assegnate dal regolamento congressuale.

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CAP. 7 ORGANI REGIONALI

Articolo 22
Sono organi regionali:
- Il Congresso;
- Il Comitato;
- Il Presidente;

Sono organi tecnici:
- le commissioni tecniche.

Articolo 23
Il Comitato regionale costituito da 5 a 15 membri eletti dal Congresso regionale e resta in carica per quattro anni. Elegge fra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario. Elegge i componenti le commissioni tecniche regionali. Il Comitato regionale rappresenta l'Associazione nella regione, e nel quadro delle direttive del Congresso nazionale e delle decisioni della Direzione nazionale, elabora piani e promuove attività per la realizzazione di una politica sociale secondo gli scopi previsti dall'art. l del presente statuto. Il Comitato Regionale se dotato di autonomia finanziaria approva il conto preventivo consuntivo e i annuale entro il 31 marzo di ogni anno, secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 24
Il Presidente regionale convoca e presiede il Comitato regionale; rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato regionale, e ne ha la rappresentanza legale; presiede altresì le riunioni delle Commissioni tecniche regionali.

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CAP. 8 CONGRESSI PROVINCIALI

Articolo 25
Il Congresso provinciale è l'organo più importante del livello provinciale esso discute la politica associativa, le linee programmatiche del territorio di competenza esaminando nel contempo i risultati conseguiti nel quadriennio . Compongono il Congresso provinciale, e vi partecipano con diritto di voto, i Presidenti (o loro delegati) in rappresentanza delle società o circoli affiliati operanti nella provincia e degli associati. Il Congresso convocato dal Presidente provinciale competente per territorio, in via ordinaria, ogni quattro anni e comunque prima del Congresso regionale, secondo le norme stabilite dalla Direzione nazionale. Può essere convocato, in via straordinaria, dal Consiglio regionale e ogni qualvolta ne venga fatta pervenire richiesta motivata da almeno i 2/3 dei rappresentanti delle società, circoli affiliati e dei soci e di altre aree di attività. Il Congresso approva la relazione della gestione, discute e approva le linee di politica associativa fissando le direttive organizzative nel rispetto degli orientamenti generali dell'Associazione.
Inoltre il Congresso:
a) elegge i componenti del Comitato provinciale;
b) elegge fra i soci i delegati al Congresso regionale ed i delegati al congresso nazionale secondo le quote assegnate dal regolamento emanato dalla Direzione nazionale.

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CAP. 9 ORGANI PROVINCIALI

Articolo 26
Sono organi provinciali:
- Il Congresso;
- Il Comitato direttivo,
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono organi tecnici:
- le commissioni tecniche.

Articolo 27
Il Comitato direttivo provinciale è costituito da 5 a 15 membri eletti dal Congresso secondo le norme stabilite dalla Direzione nazionale.
Il Comitato provinciale:
a) attua i deliberati del Congresso ed ha il compito di affiancare l'azione del Presidente nel coordinare e sviluppare tutta l'attività dell'Associazione nella provincia;
b) eleggere tra i consiglieri il Presidente del Comitato, il vice Presidente ed il Segretario;
c) ha potere deliberante in ordine all'accettazione delle domande di affiliazione e del tesseramento dei soci secondo i regolamenti e le norme annualmente emanate dagli organi centrali;
d) può costituire commissioni o nominare responsabili per la gestione delle varie attività e per lo sviluppo di particolari problemi;
e) approva il programma preventivo ed il conto consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno
f) nomina i propri rappresentanti negli organismi pubblici e privati;
g) può stabilire rapporti di collaborazione con gli altri Enti di promozione ed organizzazioni similari;
h) elegge le Commissioni tecniche provinciali.

Articolo 28
Il Presidente provinciale è eletto dal Comitato competente per territorio, dura in carica quattro anni; ad esso sono conferite le seguenti funzioni:
a) rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato provinciale e ne ha la rappresentanza legale;
b) convoca e presiede il Comitato provinciale ogni qualvolta lo ritenga necessario (comunque almeno ogni tre mesi) o anche su richiesta motivata di almeno i 2/3 dei consiglieri;
c) attua le decisioni del Comitato, ed è responsabile della gestione delle attività;
d) promuove, in accordo con il Comitato provinciale, la formazione di società o circoli coordinandone l'attività
e) organizza manifestazioni, promuove dibattiti per il potenziamento delle attività e la ricerca di una politica organica della cultura, dello sport, del tempo libero, secondo gli scopi previsti dall'art. 1 del presente statuto;
f) mantiene i collegamenti con il Comitato regionale dell'Associazione.

Articolo 29
Il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti, ha il compito di controllare l'attività finanziaria dell'Associazione a livello provinciale, la tenuta della contabilità e la rispondenza dei bilanci alle scritture contabili. I Componenti il Collegio sono invitati alle riunioni del Comitato provinciale ed hanno voto consultivo. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I tre membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente. In caso di vacanza di un membro effettivo subentra il membro supplente più anziano di età.

Articolo 30
Per particolari esigenze organizzative il Comitato provinciale competente per territorio, su proposta del Presidente o dei 2/3 del Comitato provinciale può costituire delegazioni zonali e nominarne il delegato. La delegazione zonale coordina l'attività delle società e dei circoli nell'ambito del suo territorio applicando i deliberati e le direttive del Comitato provinciale.

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CAP. 10 IL PATRIMONIO

Articolo 31
Il patrimonio dell'ACSI è costituito da beni mobili ed immobili nonché dalle quote di affiliazione delle società sportive, circoli ed dalle altre aree di attività, dalle quote di tesseramento dei soci, dai contributi o donazioni di Enti e privati. Il patrimonio dell'ACSI è unico. E' fatto divieto assoluto di distribuire eventuali avanzi di gestione o di riserve tra i soci.

Articolo 32
In caso di scioglimento dell'Associazione, liquidatore sarà il Presidente in carica coadiuvato dalla Direzione Nazionale.

Articolo 33
I Comitati regionali ed i Comitati provinciali hanno piena autonomia patrimoniale e finanziaria in quanto sono organismi giuridicamente, amministrativamente ed economicamente indipendenti e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte. I rapporti di natura amministrativa ed eventuali contributi di natura finanziaria o di materiali, disposti dalla Direzione nazionale a favore degli organi periferici, costituiscono il contributo della attività associativa propria dell'ACSI senza assunzioni di responsabilità formale nei confronti delle strutture territoriali. La Direzione nazionale ha facoltà di controllare la regolarità, l'efficacia della gestione e la osservanza dei fini statutari da parte degli organi periferici.

Articolo 33
Le fonti di finanziamento sono di rispettiva competenza del livello nazionale, regionale e provinciale. Esse sono costituite:
- dai proventi del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- dalle quote associative determinate annualmente dalla Direzione Nazionale;
- da contributi di Enti e di Associazioni pubblici e privati;
- da lasciti, donazioni, erogazioni ed oblazioni volontarie;
- dai proventi derivanti dalle attività sociali organizzate, dalle manifestazioni e dai servizi erogati dall'Associazione.

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CAP. 11 AUTONOMIA DELL'ACSI

Articolo 34
Per garantire la propria autonomia l'ACSI, ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, stabilisce quanto segue:
a) l'autonomia della Direzione Nazionale, dei Comitati regionali e provinciali garantisce la libertà di iniziativa degli organi privilegiando le istanze che emergono dalla base;
b) non è ammessa la costituzione di correnti organizzate da partiti politici o da altri organismi estranei alla Associazione;
c) le strutture dell'ACSI non possono operare presso locali sedi di partiti politici;
d) le sedi dell'ACSI non possono ospitare attività di partito;
e) è fatto divieto svolgere attività in contrasto con il presente statuto.

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CAP. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35
Il presente statuto, integrato dal Regolamento organico, forma legge per tutti gli associati, singoli e collettivi, che lo accettano nel totale dei suoi contenuti. Esso può essere modificato solo dal Congresso Nazionale, riunito in seduta ordinaria con almeno i 2/3 dei voti congressuali. Le proposte di modifica allo Statuto debbono essere avanzate da organi nazionali, regionali e provinciali alla Direzione nazionale entro il termine stabilito dalle norme contenute nella convocazione del Congresso nazionale. Modifiche allo statuto che fossero richieste per urgenti necessità ed in ottemperanza a disposizioni legislative, potranno essere adottate dalla Direzione Nazionale con ratifica unanime da parte del Consiglio Nazionale con almeno i 2/3 dei componenti aventi diritto.

Articolo 36
L'ACSI può essere sciolta soltanto dal Congresso nazionale. La proposta di scioglimento deve ottenere voto favorevole di almeno i 4/5 dei voti congressuali e che comunque rappresentano i 2/3 dei sodalizi affiliati. Il Congresso all'atto dello scioglimento dell'Associazione delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. Il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altri Enti o Associazioni che perseguono finalità analoghe all'ACSI, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione stabilita dalla legge.

Articolo 37
Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto, si fa riferimento al disposto del Codice civile ed ad altre norme della vigente legislazione italiana.

Articolo 39
Per qualsiasi controversia fra l'ACSI, gli associati, i livelli territoriali, nonché nei confronti di terzi è competente il Foro di Roma.

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